Art. 2.
(Detrazione fiscale).

      1. I cittadini residenti in Italia, di qualunque età, che acquistano i beni e i servizi individuati ai sensi dell'articolo 3 possono detrarre i relativi costi sostenuti e documentati dalla base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.